Contributo d’accesso a Venezia: qui di seguito alcune domande più frequenti, con relative risposte.
CHI DEVE PAGARE IL CONTRIBUTO DI ACCESSO? Nello specifico si è stabilito che il Contributo di accesso, applicato in alternativa all’imposta di soggiorno, dovrà essere corrisposto da ogni persona fisica che acceda alla Città antica del Comune di Venezia o alle altre isole minori della Laguna ed avrà validità fino alla mezzanotte del giorno dell’accesso.
LA MISURA DEL CONTRIBUTO DI ACCESSO Dal 01 gennaio 2020, la misura del Contributo di accesso è fissata in 6 euro per tutti i giorni dell’anno, salvo tre tipologie di giornate, stabilite con apposita delibera di Giunta, per le quali è previsto un diverso costo. Si tratta di giorni da: • “bollino verde”, ossia quelli in cui è previsto un limitato afflusso di persone, per i quali si pagheranno 3 euro; • “bollino rosso”, ossia quelli in cui è prevista una criticità di afflusso di persone, per i quali si pagheranno 8 euro; • “bollino nero”, ossia quelli in cui è prevista un’eccezionale criticità di afflusso, dove si pagheranno 10 euro.
NORMA TRANSITORIA 2019 Solamente fino al 31 dicembre 2019 si è stabilito di fissare la misura del contributo di accesso con un’unica quota di 3 euro, inoltre, se il titolo di viaggio ha durata superiore alle 24 ore il contributo varrà per l’intero periodo di validità del titolo stesso.
CHI E’ ESCLUSO DAL PAGAMENTO? Sono esclusi a norma di Legge e non dovranno pagare il Contributo di accesso: • i residenti nel Comune di Venezia; • i lavoratori (dipendenti o autonomi), anche pendolari che gravitano in Città continuativamente o anche temporaneamente • gli studenti, anche pendolari, di qualsiasi grado e ordine di scuole e università che hanno sede in Città antica o nelle Isole minori • i soggetti e i componenti dei nuclei familiari di chi risulta aver pagato l’IMU nel Comune di Venezia. Chi è escluso dal pagamento deve dimostrare la propria condizione mediante apposita autocertificazione, permanente o temporanea, secondo modalità che verranno stabilite dalla Giunta.
CHI E’ ESENTE DAL PAGAMENTO? Sono esentati dal pagamento del Contributo di accesso: • coloro che soggiornano in strutture ricettive situate all’interno del territorio comunale; • i residenti nella Città metropolitana di Venezia; • i residenti nella Regione Veneto; • i possessori della carta Citypass “Venezia Unica” abilitata alla navigazione; • i bambini di età inferiore a 6 anni • chi è affetto da disabilità grave e suo accompagnatore; • chi pratica terapie riabilitative presso strutture sanitarie site in Città antica e nelle Isole minori; • chi assiste o accompagna degenti presso strutture sanitarie; • chi partecipa a competizioni sportive riconosciute dal Coni, sue Federazioni o da Enti di Promozione Sportiva; • amministratori e autorità pubbliche che si rechino in Città antica o nelle Isole minori per motivi istituzionali; • volontari impegnati in eventi o manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, dalla Città Metropolitana o dalla Regione; • volontari impegnati in attività di emergenza • il personale delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, incluso quello dei Vigili del Fuoco, per esigenze di servizio; • i componenti del nucleo familiare di coloro i quali abbiano stipulato un contratto d’affitto in locazione abitativa, ad uso non turistico, di immobile sito nella Città antica o nelle isole minori; • il coniuge, il convivente, i parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il Contributo di accesso; • il coniuge, il convivente, i parenti o affini fino al 3° grado che si rechino nelle case circondariali o di reclusione della Città Antica per visitare i detenuti; • il coniuge, il convivente, i parenti o affini fino al 3° grado del defunto che partecipino al funerale nella Città antica o nelle Isole minori; • chi viene convocato presso gli uffici della Città Antica per ragioni di giustizia. Anche in questo caso chi è esente dal pagamento deve dimostrare la propria condizione mediante apposita autocertificazione, permanente o temporanea secondo modalità che verranno stabilite dalla Giunta.
RIDUZIONI PER GLI OSPITI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DEL VENETO Dal 1 gennaio 2020, chi soggiornerà presso le strutture ricettive della Città Metropolitana di Venezia e della Regione Veneto, con esclusione di quelle adibite a locazione turistica, pagherà il contributo di accesso in misura percentuale, anche differenziata, in base ad apposite convenzioni, redatte dalla Giunta comunale, che verranno stipulate tra il Comune di Venezia, le singole strutture ricettive, ed i Comuni interessati.
ATTRAVERSO IL “VETTORE” SI PAGHERA’ IL CONTRIBUTO DI ACCESSO La norma dice che il presupposto del contributo è l’accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica e alle altre isole minori. Nello specifico quindi vettore è qualunque soggetto, sia pubblico che privato, che svolge servizio di trasporto di persone a fini commerciali quali: compagnie di navigazione, comprese quelle da crociera; • vettori ferroviari; • vettori che svolgono trasporto pubblico di linea terrestre ed acqueo; • vettori che svolgono trasporto pubblico non di linea come pullman, noleggio con conducente, taxi, anche acquei, e i “Lancioni” granturismo; • vettori aerei che svolgono servizi di aviazione generale di trasporto passeggeri e che atterrino al Nicelli del Lido.
APPOSITE CONVENZIONI CON I VETTORI Vista la specificità di accesso alla Città antica e alle altre isole minori da parte di persone che si imbarchino o utilizzino mezzi di trasporto pubblico non di linea presso i pontili siti nei comuni di Cavallino Treporti, Chioggia e all’Aeroporto Marco Polo di Tessera, oppure se il vettore non abbia l’obbligo di emettere un titolo di viaggio, il Comune di Venezia, o chi per lui, potrà provvedere alla riscossione diretta del contributo di accesso dopo aver stipulato una convenzione con il vettore interessato.
QUALI SONO I DOVERI DEL VETTORE • Il vettore dovrà riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto o al corrispettivo, il contributo di accesso. Una volta riscosso dovranno versare l’ammontare complessivo al Comune secondo procedure operative stabilite con una successiva delibera di Giunta. I vettori, quindi, saranno obbligati a: • informare chi vorrà venire in Città antica o nelle Isole minori del Contributo; • riscuoterlo rilasciando una ricevuta oppure inserendo una dicitura specifica sul biglietto; • inviare una comunicazione al Comune, entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese, contenente i dati rilevanti per l’Amministrazione • riversare il contributo riscosso entro 15 giorni dalla fine di ciascun mese; • inviare al Comune le comunicazioni/documentazioni eventualmente ricevute relative ai casi in cui sia stata richiesta una esclusione/esenzione/riduzione del pagamento.
SANZIONI PREVISTE • Sono stati stabiliti anche diversi livelli di sanzione a seconda della gravità del caso: • sanzione amministrativa dal 100% al 200% per l’omessa, incompleta o infedele presentazione da parte del vettore obbligato alla riscossione; • sanzione amministrativa del 30% per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributo da parte del vettore • sanzione amministrativa da 100 euro a 450 euro per chi non paga il contributo d’accesso, rilascia dichiarazioni mendaci al fine di ottenere esclusioni, esenzioni o riduzioni o per ogni altra violazione del Regolamento.