Nell’ultima settimana si sono moltiplicati gli interventi e i documenti, di vario livello e fonte, riguardo le celebrazioni liturgiche in tempo di pandemia. Il Patriarca Francesco, in comunione con i Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneta, considerando il rapido evolversi delle situazioni, ha voluto offrire un aiuto concreto, recependo e riepilogando le norme emanate e le indicazioni ricevute, con un apposito Decreto, che vi riportiamo di seguito e alleghiamo il link della versione per la stampa.
Nell’ultima settimana si sono moltiplicati gli interventi e i documenti, di vario livello e fon-te, riguardo le celebrazioni liturgiche in tempo di pandemia.
Il Santo Padre, innanzitutto, è intervenuto e continua a intervenire con diversi Suoi insegnamenti tra cui:
• Omelia 20 marzo 2020, a Santa Marta, sulla celebrazione del Sacramento della Peni-tenza;
La Santa Sede ha emanato:
• Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti:
o Decreto In tempo di Covid-19 (19 marzo 2020)
o Decreto In tempo di Covid-19 II (25 marzo 2020), di aggiornamento del precedente che tiene conto del rapido evolversi della pandemia da Covid-19 e delle osservazioni pervenute dalle Conferenze Episcopali;
o Nota 26 marzo 2020, di chiarimento di alcuni dubbi riguardo i seminari, i collegi sacerdotali, i monasteri e le comunità religiose;
• Dalla Penitenzieria Apostolica:
o Nota 19 marzo 2020, circa il Sacramento della Riconciliazione nell’attuale situazione di pandemia;
o Decreto 19 marzo 2020, circa la concessione di speciali Indulgenze ai fedeli nell’attuale situazione di pandemia;
La Conferenza Episcopale Italiana ha emanato:
• Orientamenti 25 marzo 2020, della Presidenza della CEI, per la Settimana Santa;
• Proposta 27 marzo 2020, dell’Ufficio Liturgico Nazionale per la Preghiera Universale del Venerdì Santo;
Infine, il Ministero dell’Interno, per quanto di sua competenza, ha emanato:
• Nota 27 marzo 2020, con cui si risponde a “Quesiti in ordine alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Esigenze determi-nate dall’esercizio del diritto alla libertà di culto”.
Il rapido succedersi di interventi e documenti è frutto del rapido evolversi delle situazioni, perciò il presente Decreto vuole offrire un aiuto concreto, recependo e riepilogando le norme emanate e le indicazioni ricevute; per la loro applicazione dispone quanto segue:
1) Regola generale:
a) I Vescovi e i Presbiteri celebrino i Riti della Settimana Santa senza concorso di popolo e in luogo adatto (cfr. In tempo di Covid-19 II);
b) Qualora non fosse possibile il rispetto delle misure sanitarie previste, le concelebrazioni devono essere evitate (cfr. In tempo di Covid-19 II);
c) Garantendo i presidi sanitari richiesti, è possibile che accedano alle celebrazioni, oltre che i celebranti e i ministri necessari, anche un diacono, un cantore, un organista e gli operatori eventualmente necessari per la trasmissione della celebrazione (cfr. In tempo di Covid-19 II e Nota 27 marzo 2020 del Ministero dell’Interno); a tutti costoro viene riconosciuto un giustificato motivo per recarsi dal proprio domicilio al luogo della celebrazione; nell’autocertificazione utilizzeranno, per motivare lo spostamento, la dicitura “comprovate esigenze lavorative”, anche se non si tratta di un rapporto di impiego, non c’è contratto e non c’è retribuzione; nell’autocertificazione dovranno anche riportare il giorno e l’ora della celebrazione, oltre all’indirizzo della chiesa (Nota 27 marzo 2020 del Ministero dell’Interno);
d) Si deve omettere lo scambio della pace, peraltro sempre liturgicamente opzionale (cfr. In tempo di Covid-19 II);
2) Per la Domenica delle Palme:
a) La Commemorazione dell’ingresso del Signore a Gerusalemme si deve celebrare rimanendo all’interno dell’edificio sacro (cfr. In tempo di Covid-19 II), siano essi la chiesa cattedrale, le chiese parrocchiali o altri luoghi di culto, purché siano garanti-te le misure sanitarie previste;
b) Per le celebrazioni nelle Parrocchie e negli altri luoghi, si potrà utilizzare esclusivamente la “Terza forma” tra quelle previste dal Messale Romano (cfr. In tempo di Covid-19 II), quindi non è consentito l’uso della “Prima forma” o della “Seconda forma”;
c) Poiché la “Terza forma” non prevede la benedizione degli ulivi, i Parroci potranno, superata la situazione di pandemia, in una celebrazione domenicale, benedire i rami d’ulivo con un opportuno formulario scelto tra quelli offerti dal Benedizionale, e distribuirlo come segno gioioso dell’assemblea che ritorna ad incontrarsi liturgica-mente all’all’altare del Signore;
3) Per il Giovedì Santo alla Messa del Crisma:
a) Non verrà celebrata ma sarà recuperata in altra data secondo quanto stabilirà, il Consiglio Episcopale Permanente in sintonia con la decisione del Santo Padre, Pri-mate d’Italia, per la Diocesi di Roma (cfr. Orientamenti CEI);
b) Qualora dovesse venire a mancare l’olio degli infermi, si fa presente che gli Orientamenti CEI ricordano che nel caso di vera necessità ogni sacerdote può benedire l’olio (Sacramento dell’unzione e cura pastorale degli infermi, n. 21) come descrito al n. 77bis del Rituale; l’olio dev’essere rigorosamente vegetale (n. 20) ed è bene che venga benedetto nella quantità che serve per quella determinata celebrazione; quello che dovesse avanzare venga bruciato aggiungendovi cotone idrofilo (n. 22);
4) Per il Giovedì Santo alla Messa “in coena Domini”:
a) Solo per quest’anno la Santa Sede dà speciale facoltà ad ogni sacerdote di celebrare la Messa “in coena Domini” da solo e senza concorso di popolo (cfr. In tempo di Co-vid-19 II);
b) Si deve omettere la lavanda dei piedi (cfr. In tempo di Covid-19 II);
c) Non si fa la processione eucaristica al termine della celebrazione (cfr. In tempo di Covid-19 II);
d) Si continui a custodire il Santissimo Sacramento nel tabernacolo usuale (cfr. In tempo di Covid-19 II), quindi il Venerdì Santo la chiesa non sarà disabitata;
5) Per il Venerdì Santo:
a) Si deve aggiungere, alle intercessioni della preghiera universale, la seguente speciale intercessione “per chi si trova in situazione di smarrimento, i malati, i defunti” (cfr. In tempo di Covid-19 II e Proposta dell’Ufficio Liturgico Nazionale):
X. Per i tribolati
Preghiamo, fratelli carissimi,
Dio Padre onnipotente,
perché liberi il mondo dalle sofferenze del tempo presente:
allontani la pandemia, scacci la fame,
doni la pace, estingua l’odio e la violenza,
conceda salute agli ammalati,
forza e sostegno agli operatori sanitari,
speranza e conforto alle famiglie,
salvezza eterna a coloro che sono morti.
Preghiera in silenzio; poi il sacerdote dice:
Dio onnipotente ed eterno,
conforto di chi è nel dolore,
sostegno dei tribolati,
ascolta il grido dell’umanità sofferente:
salvaci dalle angustie presenti
e donaci di sentirci uniti a Cristo,
medico dei corpi e delle anime,
per sperimentare la consolazione promessa agli afflitti.
Per Cristo nostro Signore.
b) Il solo celebrante compie il gesto del bacio della Croce (cfr. In tempo di Covid-19 II);
6) Per la Veglia Pasquale:
a) Si celebri nella chiesa cattedrale e nelle chiese parrocchiali (cfr. In tempo di Covid-19 II); nelle altre chiese, oratori, cappelle delle case religiose, monasteri, rettorie può essere celebrata a condizione che sia il luogo del domicilio del celebrante;
b) Dell’Inizio della Veglia o Lucernario, si omette l’accensione del fuoco e la processione, si accende il cero, si proclama l’annunzio pasquale (Exsultet), quindi segue la Liturgia della Parola (cfr. In tempo di Covid-19);
c) Non si celebrano battesimi (cfr. In tempo di Covid-19 II);
d) Della Liturgia battesimale, si mantenga solo la rinnovazione delle promesse battesimali (cfr. In tempo di Covid-19 II), omettendo il resto;
7) Per la Domenica di Pasqua:
a) Si applica quanto stabilito come regola generale al n. 1;
8) I fedeli siano avvisati dell’ora d’inizio delle celebrazioni, in modo che possano unirsi in preghiera dalle proprie abitazioni (cfr. In tempo di Covid-19 II):
a) Dedicando un congruo tempo alla preghiera, valorizzando i sussidi per la preghiera personale e familiare messi a disposizione dalla Diocesi (cfr. In tempo di Covid-19 II e Orientamenti CEI);
b) Usufruendo degli strumenti di telediffusione delle celebrazioni, che dovrà essere obbligatoriamente “in diretta”, non registrata (cfr. In tempo di Covid-19 II);
c) Come segno di comunione nella Chiesa particolare, si invitino i fedeli ad assistere al-le celebrazioni presiedute dal Patriarca diffuse in diretta televisiva e “streaming”; gli orari e i luoghi delle celebrazioni verranno resi noti per tempo;
9) Le espressioni della pietà popolare e le processioni che arricchiscono i giorni della Settimana Santa e del Triduo Pasquale potranno essere trasferite, ad altri giorni convenienti, come la festa dell’Esaltazione della Santa Croce, 14 settembre, e la memo-ria della Beata Vergine Maria Addolorata, 15 settembre (cfr. In tempo di Covid-19 II).
10) Per il Sacramento della Riconciliazione in tempo di epidemia:
a) Si utilizzi finché è possibile l’usuale Prima Forma (accusa dei peccati ed assoluzione individuale), garantendo i presidi sanitari richiesti (ambiente sufficientemente am-pio e areato, opportuno uso di mascherine, distanza di almeno un metro, garanzia della riservatezza,);
b) Qualora fosse impossibile garantire le condizioni sopra descritte per l’utilizzo della Prima Forma, si insegni ai fedeli che per la cosiddetta “confessione di devozione” (peccati veniali), la Chiesa riconosce altre forme di remissione dei peccati, come, la recita dell’atto di dolore, il compire un gesto di carità (opere di misericordia spirituali o corporali) o compiere un atto di penitenza o fare un’elemosina;
c) Sempre se fosse impossibile garantire le condizioni sopra descritte l’utilizzo della Prima Forma, si richiami ai fedeli quanto insegnato da papa Francesco nell’Omelia dello scorso 20 marzo ha detto: “Io so che tanti di voi, per Pasqua andate a fare la confessione per ritrovarvi con Dio. Ma, tanti mi diranno oggi: ‘Ma, padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perché non si può uscire da casa? E io voglio fare la pace con il Signore, io voglio che Lui mi abbracci, che il mio papà mi abbracci… Come posso fare se non trovo sacerdoti?’ Tu fai quello che dice il Catechismo”. Il riferimento è ai numeri 1451 e 1452 del Catechismo che il Santo Padre ha così spiegato: “È molto chiaro: se tu non trovi un sacerdote per confessarti, par-la con Dio, è tuo Padre, e digli la verità: ‘Signore ho combinato questo, questo, questo… Scusami’, e chiedigli perdono con tutto il cuore, con l’Atto di Dolore e promettigli: ‘Dopo mi confesserò, ma perdonami adesso’. E subito, tornerai alla grazia di Dio” (cfr. Omelia a Santa Marta);
d) In proposito, si ricorda ai sacerdoti che “Se si verifica l’impossibilità di accostarsi al sacramento della Penitenza, anche il votum sacramenti, ovvero, anche il solo desiderio di ricevere a suo tempo l’assoluzione sacramentale, accompagnata da una preghiera di pentimento, contrizione perfetta, (il Confesso a Dio onnipotente, l’Atto di dolore, l’invocazione Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di me) comporta il perdono dei peccati, anche gravi, commessi (cfr. Concilio di Trento, Sess. XIV, Doctrina de Sacramento Paenitentiae, 4 [DH 1677]; Congregazione per la Dottrina delle Fede, Nota del 25 novembre 1989; Catechismo della Chiesa Cattolica, nn. 1451-1452)” (cfr. Orientamenti CEI);
e) Si ricordi anche che la confessione individuale rappresenta il modo ordinario per la celebrazione del Sacramento della Penitenza, e l’assoluzione collettiva, senza la previa confessione individuale, non può essere validamente impartita se non laddove ricorra l’imminente pericolo di morte, non bastando il tempo per ascoltare le confessioni dei singoli penitenti, oppure una grave necessità valutata dal Vescovo diocesano, tenuto conto dei criteri concordati con gli altri membri della Conferenza Episcopale e ferma restando la necessità, per la valida assoluzione, del proposito del singolo penitente di confessare a tempo debito i singoli peccati gravi, che al momento non era possibile confessare (cfr. Nota della Penitenzieria Apostolica);
f) Il Patriarca, a fronte di un eventuale situazione di grave e diffuso contagio nella nostra Diocesi, che al momento non è oggettivamente presente, potrà personal-mente concedere ai sacerdoti assistenti religiosi delle strutture e presidi ospedalieri e delle case di cura (e solamente per questi luoghi) la facoltà di impartire validamente (“ad validitatem”) l’assoluzione a più penitenti senza previa confessione individuale, a condizione che si tratti di ammalati ivi ricoverati, che si trovino fisicamente alla presenza del ministro, e che siano in pericolo di vita o si trovino in reparti in cui non sia possibile garantire il segreto della confessione e le adeguate misure sanitarie.
g) Si ricordi e si spieghi, infine, che la Penitenzieria Apostolica, con Decreto del 20 marzo 2020, ha concesso “il dono di speciali Indulgenze ai fedeli affetti dal morbo Covid-19, comunemente detto Coronavirus, nonché agli operatori sanitari, ai familiari e a tutti coloro che a qualsivoglia titolo, anche con la preghiera, si prendono cura di essi” (cfr. Decreto della Penitenzieria Apostolica).
Il presente Decreto, che recepisce e dà attuazione alla normativa attualmente in vigore, potrà essere aggiornato per tener conto delle eventuali nuove disposizioni che, possano essere rilevanti in materia, ed entra immediatamente in vigore con la divulgazione tramite gli usuali strumenti telematici, nonostante qualunque cosa in contrario.
Venezia, 28 marzo 2020.
FRANCESCO MORAGLIA
Patriarca
Link al pdf:
http://www.patriarcatovenezia.it/wp-content/uploads/2020/03/decreto-settimana-santa-2020.pdf