Le lamentele relative al rumore sono sempre più frequenti all’interno del condominio e l’amministratore si trova spesso a dover rivestire ruoli che non necessariamente gli competono. Occorre distinguere le due casistiche possibili: quando il condominio subisce il rumore e quando invece lo produce.
In merito al primo caso va ricordato come l’amministratore si occupi delle parti comuni del fabbricato. Una considerazione che porta ad escludere una serie di problemi dalle sue competenze: non accade quasi mai che le parti condominiali comuni siano disturbate dal rumore. Al contrario è frequente che uno o più condomini si lamentino di una qualche rumorosità molesta proveniente da attività commerciali come bar e ristoranti. La legge quadro sull’acustica esce in Italia nel 1995 e fornisce, attraverso i decreti attuativi che ne sono seguiti, i limiti da applicare per molte sorgenti sonore. Il criterio differenziale stabilisce che, relativamente alle sole attività commerciali e produttive, il rumore che viene da esse prodotto non deve superare di 5 dB(A) di giorno e di 3 dB(A) di notte il rumore già esistente presso un immobile, sia a finestre aperte che chiuse. In caso dunque di lamentela inerente alla rumorosità prodotta, la procedura da seguire è quella di rivolgersi a Comune o Arpa, a seconda dei casi, per effettuare la verifica dell’esistenza di un nulla osta acustico, procedendo all’effettuazione di rilievi fonometrici volti al rispetto del criterio differenziale e alle necessarie azioni per riportare le emissioni entro i limiti di legge.
Esiste comunque il caso in cui, nonostante il criterio sia rispettato, la lamentela per il rumore persiste; in questo caso bisogna affidarsi ad un’azione giudiziaria basata sull’art. 844 del Codice Civile. Articolo che stabilisce che le immissioni verso i fondi vicini non devono superare la “normale tollerabilità”. Tale definizione ha trovato riscontro in molte sentenze. Dopodiché l’accertamento dell’eventuale superamento della tollerabilità può avvenire solo attraverso un consulente tecnico d’ufficio, nominato dal giudice nella causa di merito, intentata da uno o più condomini nei confronti del responsabile della rumorosità.
Veniamo ora al caso in cui è il condominio ad essere una sorgente sonora disturbante: quelle di pertinenza condominiale sono svariate e legate agli impianti termici, idrici e all’ascensore. In questo caso non è applicabile il criterio differenziale, ma esiste un decreto ad hoc, del 1997, che riguarda gli edifici di nuova realizzazione. Decreto che si applica a quelli progettati dopo la sua entrata in vigore, anche se in caso di interventi di manutenzione straordinaria o di sostituzione degli stessi, può trovare applicazione anche su edifici più antichi. Esso stabilisce i valori limite assoluti di rumorosità che gli impianti possono produrre negli immobili. Qualora uno o più condomini si lamentino della rumorosità, la procedura da impiegare è la nomina, da parte dell’assemblea, di un tecnico competente in acustica.
di Alessandra Fantini, Centro Studi Nazionale Gesticond